Detrazione IRPEF al 50% fino a 96.000€ per interventi di sicurezza su unità immobiliari

Con la pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012

 è stato decretato l’aumento dal 36% al 50% della detraibilità dall’IRPEF degli interventi di ristrutturazione delle unità residenziali ad uso privato, effettuati fino al 30 giugno 2013, e raddoppiato il tetto di spesa fino ad un massimo di 96.000 euro.

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Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147 - Supplemento Ordinario n. 129  - Misure urgenti per la crescita del Paese.

 TITOLO I Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti - Capo III Misure per l'edilizia

Articolo 11  -  Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi estratto sotto) , spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

La percentuale del 50% rimarrà in vigore solo fino al 30 giugno 2013 quando, salvo diverse disposizioni, si tornerà al 36%.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventisugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

 

Rientrano tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

- porte blindate o rinforzate;

- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- apposizione di saracinesche;

- tapparelle metalliche con bloccaggi;

- vetri antisfondamento;

- casseforti a muro;

 

ed in particolare

- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;



 

 

 

 

.
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;



 

 

 

 

 

Sarà quindi possibile recuperare fino a 48.000 euro per unità abitativa sotto forma di credito di imposta da usufruire in sede di dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di importo uguale, per le spese pagate tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013. Il periodo di recupero è ridotto a 5 ed a 3 anni per i contribuenti che hanno compiuto rispettivamente 75 ed 80 anni. Potranno godere dell’agevolazione anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto, ma che effettueranno i pagamenti successivamente. I pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, indicando la causale con gli estremi della fattura, il codice fiscale del soggetto pagante e la partita iva del beneficiario.

 

 



 

 

 

Per approfondire:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario )

Art. 16-bis

(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 

  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono effettuati gli interventi:

    [,,,]

    f) relativi all'adozione di misure  finalizzate a  prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;